| L’argomento mi interessa particolarmente avendo io due figli di 8 e 12 anni che trasporto regolarmente in moto, purtroppo in Italia la normativa è particolarmente lacunosa per non dire inesistente, e si limita a quanto citato di seguito:
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 1-bis Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Fermo restando comunque l’obbligo di indossare un casco regolarmente omologato.
Senza soffermarci troppo sui commenti (la classica montagna che ha partorito il topolino), possiamo tranquillamente regolarci con il buon senso, questo vuol dire che – pur non essendo espressamente vietato – io non trasporterei i miei figli su una suzuki hayabusa 1300 anche se arrivassero alle pedane, come non trasporterei i miei figli su un cinquantino – ancorché omologato per il trasporto del passeggero – ove questo non avesse pedane raggiungibili comodamente e men che meno trasportandoli in piedi sulla pedana davanti al conducente.
Stesso discorso vale per la velocità da tenere trasportando minori, ovviamente essa è generalmente stabilita dalle norme del codice della strada a seconda delle tipologie di strade, ma in ogni caso io manterrei una velocità tale da poter prevenire qualsiasi imprevisto ed ovviamente non mi esibirei in sorpassi – ancorché consentiti – ma mi limiterei a viaggiare tranquillamente tenendo la destra.
Altro discorso importante e non trattato dalla normativa riguarda l’abbigliamento protettivo e l’uso del casco. Nella normativa si fa riferimento ad un generico uso del casco omologato, senza tenere conto della particolare struttura muscolo scheletrica di un minore che ha bisogno di un casco “adatto” alla sua conformazione e non semplicemente di un casco da adulto adattato.
Io personalmente ho preso per mio figlio un casco jet con visiera NZI e per mia figlia un casco da minimoto integrale AIROH.
Purtroppo l’abbigliamento “tecnico” da bambini è particolarmente caro e quasi introvabile, a meno che non si tratti di abbigliamento da “gara”, quindi – ancora una volta – il buon senso deve lavorare al massimo quindi niente pantaloncini corti e canottiere ma sempre scarpe alte, pantaloni lunghi e braccia coperte, anche d’estate, l’asfalto brucia anche ad agosto, ed anche in caso di piccole cadute a bassa velocità avere la pelle scoperta è alquanto pericoloso, per non parlare di insetti e piccoli sassi.
Da questo punto di vista i tedeschi e gli olandesi sono avanti anni luce con linee di prodotti specifiche per i bambini, sia per quanto riguarda caschi ed abbigliamento che per quanto riguarda gli strumenti di ritenuta (seggiolini e cinghie) per il trasporto di minori in moto. Questi strumenti di ritenuta, per quanto tecnicamente omologati, in Italia non sono contemplati dalla normativa.
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